Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 402 del 2014

ECLI:IT:TARMOL:2014:402SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di provvedere all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio, decorso il quale può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del ricorrente e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta con il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il materiale reperimento delle somme dovute, anche mediante apposite variazioni nei capitoli di bilancio, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sentenza completa

N. 00106/2014
REG.RIC.

N. 00402/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00106/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Campobasso, piazza Savoia, n. 3;

contro

Ministero della Salute in persona del Ministro p.t.;

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro n. 91/13 depositata in data 16 aprile 2013 nel giudizio n. 1701/2012 munita di formula esecutiva il 17.4.13, notificata in forma esecutiva il 26 aprile - 3 maggio 2013 presso la sede legale del ministero della salute in Roma, divenuta cosa giudicat…

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