Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 39118 del 25 settembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:39118PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo (artt. 322-bis e 324 c.p.p.) deve essere trattato con il rito camerale non partecipato disciplinato dall'art. 611 c.p.p. e non con il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 c.p.p. Il legislatore ha consapevolmente previsto che, quando il ricorso non è proposto contro un provvedimento emesso nel dibattimento o contro una sentenza deliberata ex art. 442 c.p.p., il rito ordinario davanti alla Corte di cassazione è quello camerale con il solo contraddittorio scritto, secondo la disciplina dell'art. 611 c.p.p. Pur in presenza di un richiamo parziale all'art. 311 c.p.p. operato dall'art. 325 c.p.p., il mancato rinvio al comma 5 di tale ultima disposizione, che prevede espressamente l'applicazione del rito camerale partecipato ex art. 127 c.p.p. per i ricorsi avverso le misure cautelari personali, deve essere interpretato come una scelta consapevole del legislatore di non estendere tale rito ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo. La limitazione del ricorso ex art. 325 c.p.p. alla sola violazione di legge, dopo che i termini della vicenda hanno avuto due valutazioni di merito e legittimità, manifesta una specifica valutazione del legislatore sull'autonomia e diversità delle tematiche dei sequestri di beni rispetto a quelle delle cautele personali. Ciò comporta che la ricerca di fonti di deroga alla disciplina generale e non manifestamente irrazionale del rito camerale non partecipato debba condurre all'individuazione di norme che non si prestino a interpretazioni alternative o comunque non inequivoche. Il mancato richiamo dell'art. 311, comma 5, c.p.p. nell'art. 325 c.p.p. assume quindi rilievo oggettivo, risultando coerente con una scelta contraria esplicita di rendere applicabile al ricorso per il sequestro preventivo l'ordinario contraddittorio scritto, in un contesto di sola violazione di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente

Dott. CITTERIO Car - rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluig - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedett - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 532/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 08/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. F. Baldi, per la trattazione in udienza camerale ex articolo 127 c.p.p., o la rimessione degli atti alle Sezioni Unite sul punto, pregiudiziale.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso l'ordinanza con cui il Tribunale …

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