Cassazione penale Sez. II sentenza n. 724 del 4 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:724PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare decorre non gia` dalla data dell'arresto (o del fermo) ma da quella in cui ha avuto inizio l'esecuzione della custodia. Pertanto, e` invocabile la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari solo se l'indagato non sia stato sottoposto a vero e proprio interrogatorio cosiddetto di garanzia da parte del giudice (non contestazione dell'accusa ed eventuale acquisizione della difesa), ne` in sede di convalida dell'arresto (contestualmente all'audizione prescritta dall'art. 391, comma terzo), ne` successivamente, nel termine di cinque giorni decorrente da quello in cui gli e` stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

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