Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4399 del 6 agosto 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4399PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di prevenzione, il terzo che rivendichi la proprieta` del bene prima sequestrato e poi confiscato, e che sia rimasto, per difetto di comunicazione, estraneo al procedimento relativo, deve ritenersi legittimato a proporre incidente di esecuzione. E invero egli si trova a contestare un titolo esecutivo formatosi in assenza del presupposto di legge costituito dal decreto del tribunale con il quale devono essere chiamati a intervenire nel procedimento i terzi che risultino proprietari dei beni sequestrati e della comunicazione agli interessati dei provvedimenti emessi dal tribunale a norma dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965.

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