Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15969 del 8 luglio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:15969CIV

Massima

Massima ufficiale
Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione definitiva.

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