Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 495 del 2022

ECLI:IT:TARCT:2022:495SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la controversia relativa all'ingiunzione di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La giurisdizione sulle controversie inerenti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, in quanto materia relativa alle entrate patrimoniali dello Stato, per la quale l'art. 3 r.d. n. 639/1910 non reca deroghe alle norme regolatrici della giurisdizione, in base alle quali la materia dell'edilizia ed urbanistica è attribuita nella sua interezza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 2. Il contratto di compravendita che trasferisce i diritti e gli obblighi relativi a una concessione edilizia non determina automaticamente la liberazione del debitore originario, in assenza dell'adesione del creditore, con espressa dichiarazione di liberazione, ai sensi dell'art. 1273 c.c. In mancanza di ciò, il debitore originario rimane obbligato in solido con il terzo acquirente. 3. L'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ha natura personale e non costituisce un onere reale né un'obbligazione "propter rem", pertanto non si trasferisce automaticamente al nuovo titolare della concessione edilizia in caso di voltura, in assenza dell'espressa assunzione dell'obbligo da parte del subentrante e dell'accettazione del Comune. 4. In presenza di una fideiussione a garanzia del pagamento degli oneri concessori, il Comune è tenuto a escutere preventivamente il fideiussore prima di richiedere il pagamento di sanzioni e interessi al debitore originario, in applicazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. 5. Il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, pertanto non è dovuto in caso di rinuncia, mancato utilizzo del titolo edilizio o intervenuta decadenza della concessione, con conseguente obbligo del Comune di restituire le somme già versate, anche parzialmente, in relazione alla porzione di opere non realizzate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2007, proposto da
Sa. ((omissis)). e Ce. ((omissis))., Ca. ((omissis))., Ma. ((omissis))., Ma. ((omissis))., quale eredi di Fr. ((omissis))., originario ricorrente, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ca. e Gi. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Re. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. An. Sc. in Ca., (...);
per l'annullamento
- dell'ordinanza-ingiunzione del Comune di (omissis), Dipartimento Politica del Territorio, n. 9490 del 22/1/2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis)…

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