Cassazione penale Sez. I sentenza n. 672 del 10 aprile 1980

ECLI:IT:CASS:1980:672PEN

Massima

Massima ufficiale
La competenza a decidere sulle istanze di modifica o di revoca, ai sensi dell'art. 7 comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dei provvedimenti che applicano misure di prevenzione, va regolata in analogia a quanto dispongono gli artt 628 e 629 Cod. proc. pen. in tema di incidenti di esecuzione. Ne consegue che qualora il giudice di secondo grado abbia confermato il decreto impugnato ovvero abbia soltanto modificato la durata (e non la specie) della misura di prevenzione inflitta, competente a decidere sull'istanza di modifica o di revoca proposta ai sensi del menzionato art. 7 legge del 1956 n. 1423 è il giudice di primo grado.

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