Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2564 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:2564SENT

Massima

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La mancanza di interesse sopravvenuta del ricorrente a seguito della definizione del giudizio di appello avverso la propria esclusione dalla gara comporta l'improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese processuali tra le parti, salvo il contributo unificato a carico del ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dovuta all'esito definitivo del pregresso contenzioso sulla sua esclusione dalla procedura di gara, determina l'improcedibilità del ricorso, senza che residui alcuna utilità pratica per il ricorrente dalla decisione sulla presente controversia. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso e a compensare integralmente le spese processuali tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente. Tale principio si fonda sulla considerazione che, una volta definito il pregresso contenzioso sulla legittimità dell'esclusione del ricorrente, la prosecuzione del giudizio successivo sull'annullamento degli atti di gara risulta priva di interesse e di utilità pratica per il ricorrente, non potendo egli più conseguire alcun vantaggio concreto dalla decisione. In tali ipotesi, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell'assenza di soccombenza. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Il testo è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e contiene le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/05/2019

N. 02564/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04113/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2018, proposto da
SO.G.E.T. S.p.A. - Società Gestione Entrate e Tributi (di seguito: SOGET), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa ((omissis)), rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.a.: fax 08598433; PEC, [email protected],

contro

- Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ((omissis)), Boscotrecase, Gragnano e Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- Comune di ((omissis)), in persona del sindaco, legale rappresenta…

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