Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2339 del 11 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2339PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice può applicare la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale"), purché l'imputato abbia formulato tempestivamente la relativa istanza, in ogni stato o grado del procedimento. Egli deve però osservare le regole generali, che presiedono al processo penale ordinario. Nell'ipotesi in cui il giudice prima del dibattimento si riservi di provvedere sull'applicazione della sanzione sostitutiva deve espletare - a pena di nullità assoluta - interamente il giudizio stesso, senza omettere di sentire pubblico ministero e difesa.(Nella specie la corte ha annullato la decisione adottata senza la preventiva obbligatoria fase della discussione).

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