Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10192 del 6 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10192PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impossibilità, prevista dall'art. 171, ultimo comma cod. proc. pen., di effettuare le notificazioni nel domicilio dichiarato e eletto, o determinato a norma del primo capoverso di tale disposizione, costituisce una situazione di fatto immediatamente accertabile dall'ufficiale giudiziario demandato per la notifica dell'atto la cui attestazione non può essere ritenuta inefficace in base ad una certificazione anagrafica perché da questa non è rilevabile la corrispondenza tra quanto in essa attestato e la detta situazione di fatto, alla data della notificazione, risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario.

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