Consiglio di Stato sentenza n. 3008 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:3008SENT

Massima

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Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione di una gara d'appalto decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, per tutti quei vizi percepibili direttamente ed immediatamente dai provvedimenti oggetto di pubblicazione. La proposizione tempestiva dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la "dilazione temporale" di quindici giorni per l'impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Tuttavia, se l'istanza di accesso è tardiva (successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione), non opera la predetta "dilazione temporale", in applicazione di un canone di autoresponsabilità dell'operatore economico. Diversamente, in caso di comportamenti ostruzionistici o non collaborativi della stazione appaltante nell'evadere l'istanza di accesso, il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all'accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell'effettiva ostensione della documentazione richiesta, senza applicazione del meccanismo della dilazione temporale. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa, la lex specialis può ammettere che il predetto requisito tecnico sia acquisito nell'ambito di contratti di lavori, prevedenti l'esecuzione di servizi sussidiari e accessori alle opere eseguite, e la locuzione "attività coerenti" non equivale a quella di "attività identiche". Infine, in ordine ai requisiti di ordine generale, le condanne penali e le risoluzioni contrattuali pregresse devono essere valutate dalla stazione appaltante in relazione alla loro rilevanza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/04/2024

N. 03008/2024REG.PROV.COLL.

N. 06228/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6228 del 2023, proposto da
((omissis)) s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con T.A.E. Trentina Applicazioni Elettroniche s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 96244012F5, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo stu…

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