Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1057 del 7 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1057PEN

Massima

Massima ufficiale
La formulazione dell'art.. 3 n.. 8 della legge 20 febbraio 1958, n.. 75, in tema di sfruttamento della prostituzione altrui, è più generica ed ampia rispetto all'abrogato art.. 534 cod. pen. (sfruttamento di prostitute). Pertanto, sussiste sfruttamento dello altrui prostituzione ogni qual volta si concreti, in qualsiasi forma e senza necessità di prefissata proporzione, una partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del proprio corpo, con la volontà libera e consapevole di ricevere denaro o altra utilità conosciuti come provenienti da detto commercio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza, in riforma di sentenza di merito, del delitto de quo nei confronti di portieri e facchini di vari alberghi, i quali introducevano clandestinamente delle prostitute nelle camere e ricevevano, a rapporto carnale consumato, delle somme di danaro dalle prostitute medesime).

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