Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 1969 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:1969SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Pizza Forum Srl avverso il provvedimento di Roma Capitale che ha disposto la rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e la chiusura dell'esercizio per un periodo di 5 giorni, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'ordinanza sindacale n. 258/2012 costituisce applicazione delle norme di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio in via ordinaria e a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 c.p. e dall'art. 20 del Codice della Strada. In virtù di tale ordinanza, i Dirigenti dei competenti Uffici dell'Amministrazione capitolina devono applicare le disposizioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada e dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, con decorrenza dell'esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica. 2. Il potere attribuito dal Sindaco ai Dirigenti competenti è vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale con l'ordinanza n. 258/2012, sicché il soggetto che adotta il provvedimento non compie alcuna ulteriore attività discrezionale. 3. Il silenzio-assenso sulle istanze di occupazione di suolo pubblico nell'ambito della Città Storica non può formarsi in quanto l'art. 4 bis, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 75/2010 stabilisce che per il rilascio di nuove concessioni deve essere acquisito il parere dell'Ufficio per la Città Storica e della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, trattandosi di un procedimento nel quale viene in rilievo la tutela di interessi pubblici attinenti al patrimonio culturale ed al paesaggio, per i quali trovano applicazione le eccezioni al silenzio-assenso previste dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990. 4. In assenza di un titolo abilitativo all'occupazione di suolo pubblico, il provvedimento impugnato, che dispone la rimozione dell'occupazione abusiva e la chiusura dell'esercizio, deve ritenersi fondato su un corretto presupposto fattuale, vale a dire la sussistenza di un'occupazione totalmente abusiva accertata in più occasioni.

Sentenza completa

N. 13794/2014
REG.RIC.

N. 01969/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13794/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13794 del 2014, proposto da:
Società Pizza Forum Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Martone, con domicilio eletto presso Stefano Martone in Roma, Via Benozzo Gozzoli, 60;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso Rosalda Rocchi in Roma, presso l’Avvocatura del Comune di Roma;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale nr. rep. CA/3968/2014, nr. prot. CA/143532/2014, emessa da Roma …

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