Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16735 del 12 aprile 2013

ECLI:IT:CASS:2013:16735PEN

Massima

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Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso per la terza volta, in quanto l'articolo 164, comma 4 e ultimo comma, del codice penale preclude tale possibilità. Il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare il beneficio erroneamente concesso in violazione di tale divieto, in quanto il dato risultante dal certificato penale dell'imputato è incontestabile e dimostra che lo stesso aveva già usufruito del beneficio in precedenti occasioni. La revoca del beneficio, disposta ai sensi dell'articolo 168 ultimo comma c.p., in relazione all'articolo 164 comma 4 c.p., è pertanto legittima e doverosa, non potendo il giudice ignorare l'applicazione di una norma penale imperativa che pone un limite tassativo al numero di volte in cui il beneficio può essere concesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in applicazione dell'articolo 616 c.p.p. così come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 61/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del 29/03/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;

lette le conclusioni del PG di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.3.2012 il Tribunale di Catania revocava ai sensi dell'articolo 168 u.c., in relazione all'articolo 164 c.p., comma 4, il beneficio della sospensione condizionale della p…

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