Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8197 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:8197SENT

Massima

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La giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti convenzionali instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all'assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Tali rapporti, infatti, hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione, e pertanto le controversie con le quali il medico lamenti la lesione, da parte dell'ente, delle proprie posizioni di diritto soggettivo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, quindi, è privo di giurisdizione su tali controversie, le quali devono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario, competente a conoscere delle pretese di natura privatistica avanzate dal medico nei confronti dell'ente preposto all'assistenza sanitaria. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mira a garantire la tutela delle posizioni di diritto soggettivo del medico convenzionato, assicurando l'applicazione delle norme di diritto comune in materia di rapporti di lavoro parasubordinato e la conseguente competenza del giudice ordinario, in luogo di quello amministrativo, a conoscere delle relative controversie.

Sentenza completa

N. 16226/1993
REG.RIC.

N. 08197/2011 REG.PROV.COLL.

N. 16226/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16226 del 1993, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via G.G. Belli 36;

contro

la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

- della delibera n. 2166/93, approvativa della situazione di debito-credito dei medici aderenti alla Convenzione nazionale della medicina generale e pediatria per il periodo maggio 79 dicembre 1992;

- del provvedimento dell'Assessore alla sanità e igien…

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