Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14307 del 15 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:14307PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, quale causa di giustificazione della diffamazione, trova applicazione solo quando le notizie divulgate siano veritiere, pertinenti e di interesse pubblico, non potendo essere invocato per giustificare affermazioni lesive dell'onorabilità altrui prive di adeguato riscontro fattuale. Pertanto, il giudice è tenuto a verificare con rigore la sussistenza di tali requisiti, non potendo esimersi dall'accertare la veridicità delle circostanze riportate nella pubblicazione, la loro rilevanza pubblica e la correttezza della forma espositiva, anche in relazione all'utilizzo di espressioni potenzialmente offensive. In particolare, ove emergano incertezze o lacune in ordine alla ricostruzione dei fatti, ovvero incongruenze tra le affermazioni contenute nell'articolo e gli accertamenti compiuti, il giudice non può ritenere integrata la scriminante del diritto di cronaca, essendo necessario un puntuale riscontro della corrispondenza tra quanto pubblicato e la realtà dei fatti, al fine di escludere la configurabilità del reato di diffamazione. Ciò in quanto il diritto di cronaca, pur rappresentando un fondamentale presidio della libertà di manifestazione del pensiero, non può essere invocato per giustificare la divulgazione di notizie false o distorte, lesive della reputazione altrui.

Sentenza completa

Con sentenza emessa il 4.12.2000 il giudice monocratico del Tribunale di Monza, assolveva P. R. dal delitto di diffamazione a mezzo stampa per aver esercitato il diritto di cronaca. Il procedimento ha avuto origine da una querela presentata da M. F. ed A., figli del defunto M. G., Pretore di Monfalcone fino al 1963, in relazione ad un articolo pubblicato il 17.2.1999 sul settimanale "Il Borghese" dal titolo "Giochi sporchi a nord est. Anonima fallimenti con utili miliardari".
NeI articolo, all'interno di una inchiesta condotta dal settimanale intorno all'area di Baia di Sistina, ed a speculazioni illecite, si sostiene che il Pretore, allora giudice tavolare di Monfalcone, collaborando con un notaio, "intavola, cioè mette in vendita...terreni del demanio...un bel pezzo di riviera del Golfo di Trieste", terreni demaniali e in quanto tali inalienabili, terreni che fino al 1954 erano al di fuori dei confini italiani ed infine terreni su cui la…

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