ECLI:IT:CASS:2002:25901PEN
La accusa muove dalla sottoscrizione di disdetta di una polizza di assicurazione, con falsa firma di B. P., diretta alla s.p.a. Mediolanum, ricompresa nella fattispecie penale di cui all'articolo citato.
Il ricorrente deduce una duplice censura: 1) violazione art. 606 lett. b), erronea applicazione della legge penale, quanto al contestato reato di cui all'art. 485 c.p., in relazione all'art. 49 comma 2 c.p., per essere stata la disdetta licenziata allorché il termine per proporla era scaduto; 2) medesima violazione per avere ritenuto confessorie dichiarazioni spontanee dell'imputato, in prime cure, che tali non sono.
La prima doglianza non ha pregio, non ricorrendo l'ipotesi invocata del falso innocuo, in conformità dell'esatta e logica pronuncia resa dai giudici di merito. Benvero, in conformità della giurisprudenza di questa Suprema Corte, un'azione può essere inidonea a concretare il falso, quando è incapace a ledere la pubblica fede in m…
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