Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 977 del 16 febbraio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:977PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando il legislatore ha ritenuto di punire un fatto congiuntamente con pena pecuniaria e pena detentiva ha effettuato delle scelte di politica criminale, tenendo conto degli effetti negativi discendenti dal sistema delle norme penali con riferimento, evidentemente, ai beni giuridici che ha ritenuto più meritevoli di tutela di altri la cui offesa, in tempi diversi, comportasse in virtù di separati giudizi pene che, cumulate, abbiano un uguale misura dell'unica inflitta per il reato punito con pene congiunte. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 163 comma primo cod penale, in relazione agli artt 3 e 27 cost, nella parte in cui consente la concessione del beneficio in caso di pene inflitte con successivi giudizi in relazione a più reati e non anche congiuntamente in riferimento ad unico reato. La diversità di trattamento in tale caso, infatti, trova giustificazione nella diversa gravità dei reati.

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