Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 4563 del 2009

ECLI:IT:TARMI:2009:4563SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha stabilito che: L'ordinanza di archiviazione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204, comma 1, del Codice della Strada, in accoglimento del ricorso proposto dal presunto trasgressore avverso il verbale di contestazione elevato dall'organo accertatore, non è impugnabile da parte di quest'ultimo dinanzi alla giurisdizione amministrativa. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada, l'opposizione è ammessa esclusivamente da parte del trasgressore contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e non anche da parte dell'organo accertatore contro l'ordinanza di archiviazione del verbale. La competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ad esaminare le controversie in materia di contravvenzioni al Codice della Strada e in ordine ai relativi provvedimenti prefettizi esclude la possibilità di ravvisare un concorrente potere di intervento della giurisdizione amministrativa. Inoltre, in materia di ordinanze di archiviazione non è configurabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse tutelabile in capo all'amministrazione che ha emesso il verbale di contestazione, in quanto l'attività degli agenti di polizia locale non assume valore provvedimentale, ma si sostanzia nell'esercizio di operazioni aventi finalità di mero accertamento dei fatti, rimanendo la funzione sanzionatoria riservata al Prefetto, quale organo titolare del relativo potere che trascende l'ambito esclusivamente locale ed esige una regolamentazione unitaria. Infine, l'annullamento dell'ordinanza di archiviazione non sarebbe suscettibile di arrecare alcun vantaggio al Consorzio ricorrente, in quanto determinerebbe l'estinzione del potere sanzionatorio per decorso del termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2007, proposto da:
Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord-Lodigiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi.Gi. e La.Ci., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso (...);
contro
Prefettura di Lodi, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via (...);
nei confronti di
Ca.Gi.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di archiviazione n. 12276/07 Area III del 29 giugno 2007, adottata dal Prefetto della provincia di Lodi, con la quale veniva accolto il ricorso promosso dal sig. Gi.Ca. avverso il verbale di contestazione n. 5438T/2006/V …

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