Consiglio di Stato sentenza n. 719 del 2014

ECLI:IT:CDS:2014:719SENT

Massima

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La revoca dell'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria con il Servizio Sanitario Regionale, disposta per il mancato possesso dei requisiti strutturali e tecnologici prescritti dalla normativa regionale, deve essere preceduta dalla previa assegnazione di un termine per l'adeguamento, con eventuale sospensione dell'attività, in applicazione del principio di proporzionalità nell'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni, anziché la revoca immediata del titolo, al fine di consentire al soggetto accreditato di ovviare alle carenze riscontrate. La revoca ad nutum del provvedimento di accreditamento, senza previa assegnazione di un termine per l'adeguamento, è pertanto illegittima, in quanto viola il principio di proporzionalità nell'esercizio del potere di controllo da parte dell'amministrazione, che deve contemperare l'interesse pubblico alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie con la tutela della posizione di vantaggio del soggetto accreditato. Inoltre, in assenza di colpa grave dell'amministrazione, la revoca illegittima del titolo di accreditamento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo il soggetto interessato provare in concreto la sussistenza del danno e il nesso di causalità con l'illegittimo provvedimento.

Sentenza completa

N. 00236/2012
REG.RIC.

N. 00719/2014REG.PROV.COLL.

N. 00236/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2012, proposto dal Centro Bio Medico di Analisi Cliniche, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 24-C/11;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Delegazione la Regione della Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01835/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE S.S.R. - RIS. DANNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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