Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 38333 del 3 dicembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:38333CIV

Massima

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Il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, articolo 9, comma 9, prevede che i consiglieri dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il presidente possano essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Tale previsione risponde all'esigenza di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento e del ricambio nelle cariche rappresentative, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli ordini, favorendone l'accesso in condizioni di effettiva parità e scongiurando fenomeni di "sclerotizzazione" nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e delle regole deontologiche. La norma non prevede alcuna eccezione o limitazione al divieto di rielezione per più di due mandati consecutivi, neppure nel caso in cui uno dei due mandati sia stato espletato solo in parte. Pertanto, non è possibile fare applicazione analogica della disciplina di cui alla Legge 12 luglio 2017, n. 113, articolo 3, comma 4, che, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione se la precedente carica sia cessata prima della metà del mandato. Ciò in quanto, in presenza di una disciplina specifica e completa dettata dal Decreto Legislativo n. 139 del 2005, articolo 9, comma 9, non sussiste alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso all'analogia. L'interpretazione o applicazione analogica, infatti, presuppone l'esistenza di una lacuna dell'ordinamento giuridico, che non può essere ritenuta sussistente per il solo fatto che una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata. In tal caso, l'introduzione di limiti applicativi non previsti dal legislatore costituirebbe un'arbitraria attività di integrazione normativa, in violazione del principio di legalità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 929/2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
Ordine dei Co…

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