Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 6636 del 2010

ECLI:IT:TARTOS:2010:6636SENT

Massima

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L'Amministrazione statale competente in materia di tutela paesaggistica può legittimamente annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Autorità comunale qualora tale provvedimento comunale risulti carente di adeguata motivazione circa la compatibilità dell'intervento edilizio abusivo con i valori paesaggistici e ambientali tutelati dal vincolo apposto sull'area interessata. L'obbligo di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica comunale costituisce un presupposto essenziale per la verifica della compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale e dei tratti caratteristici del luogo protetto, in quanto l'autorizzazione paesaggistica ha la funzione di atto applicativo e gestionale del vincolo, non di modifica dello stesso. Pertanto, l'Amministrazione statale, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, può legittimamente annullare l'autorizzazione comunale carente di idonea motivazione, senza che ciò comporti violazione delle garanzie partecipative del privato, atteso che l'eventuale partecipazione di quest'ultimo al procedimento di controllo non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, essendo l'annullamento conseguenza obbligata della riscontrata carenza motivazionale dell'atto comunale. L'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica comunale è altresì legittimo qualora essa si ponga in contrasto con il divieto di modificare i decreti ministeriali di apposizione dei vincoli paesaggistici, in quanto l'autorizzazione all'esecuzione di opere abusive che alterano i tratti caratteristici del luogo protetto determinerebbe una modifica di fatto del regime vincolistico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
SEZIONE TERZA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 537 del 1996, proposto da:
Ar.Ma.Sa., rappresentato e difeso dall'avv. Ro.Or., con domicilio eletto presso Al.Be. in Firenze;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, Sovrintendenza Beni Ambientali Architettonici di Pisa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliati per legge in Firenze;
per l'annullamento
- del Decreto in data 12 ottobre 1995, notificato in data 17 novembre 1995, con il quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha annullato, su parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Provincie di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, di cui alla nota n. xxx dell’11 settembre 1995, il provvedimento n. 323 del 28 giugno 1995 con cui il Comune di V…

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