Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11258 del 14 novembre 1997
ECLI:IT:CASS:1997:11258CIV
Massima
Massima ufficiale
Con riguardo alla composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, in caso di impedimento di uno dei due effettivi eletti dal Parlamento subentra quello che tra i due componenti supplenti della stessa categoria (e quindi eletti dal Parlamento) risulti a cio` specificamente designato; ma se la sostituzione non e` possibile subentra l`altro componente supplente della stessa categoria senza che sia necessario alcun provvedimento motivato del Consiglio e senza che risulti violato il principio (di cui all`art. 25 Cost.) della precostituzione per legge del giudice naturale.
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