Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2547 del 22 febbraio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2547PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude, per le contravvenzioni punibili alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, la rappresentanza dell'imputato tramite il difensore munito di mandato speciale. La limitazione di tale possibilità a quei reati che, essendo puniti soltanto come pena pecuniaria, si appalesa di minor gravità e che, in caso di affermata colpevolezza, non comportano effetti sulla libertà personale del giudicabile più gravi di quelli previsti, in caso di insolvibilità del condannato, dagli artt. 102 e 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689, rientra nella scelta discrezionalità del legislatore ordinario.

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