Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10505 del 7 ottobre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:10505PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella nozione di atto arbitrario ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 4 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 deve ricondursi non un qualsiasi errore del pubblico ufficiale ma un comportamento, in genere, che obiettivamente manifesti o riveli un carattere di prepotenza o di sopruso determinato non da colpa ma dalla consapevole volontà del pubblico ufficiale di perseguire fini o usare mezzi che non sono compatibili, in senso largo, col nostro ordinamento giuridico. Pertanto ai fini della detta discriminante non basta un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale perché la nozione di arbitrarietà implica capriccio, vessazione, sopruso e simili sentimenti onde nel comportamento del pubblico ufficiale deve rinvenirsi anche un atteggiamento soggettivo che si concreti nella deliberata intenzione di eccedere dai limiti delle proprie attribuzioni.

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