Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2186 del 30 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2186PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando venga richiesto dell`emissione di un decreto penale di condanna, il G.I.P. che ritenga di non poter accogliere la richiesta puo` restituire gli atti al pubblico ministero ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento ma, in quest`ultimo caso, soltanto in presenza della prova dell`insussistenza del fatto, dell`estraneita` dell`imputato o della non configurabilita` del reato (art. 129 cod. proc. pen.); alla prova dell`innocenza dell`imputato, cosi` specificata, non puo` essere parificata la mancanza, la insufficienza o la contradditorieta` della stessa; tale equiparazione, dettata dall`art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., attiene esclusivamente al dibattimento, e cioe` al momento di acquisizione della prova.     da vedere: Sen 03/03/1993 1990 sez 6 Pen Sen 17/10/1991 3431 sez 1 Pen Sen 06/02/1993 1221 sez 2 Pen

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