Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 16033 del 7 luglio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:16033CIV

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile quando il giudice del merito abbia già emesso una sentenza, anche se limitata alla sola questione di giurisdizione, che non sia stata impugnata, in quanto la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo. Ciò in quanto il regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione di una decisione, ma uno strumento per la sollecita definizione della questione di giurisdizione quando su tale questione non sia ancora intervenuta una decisione. Tale soluzione, basata su un'interpretazione degli artt. 367 c.p.c., comma 1, e 41 c.p.c., comma 1, coerente con la "nuova" formulazione dell'art. 111 Cost. che richiede una "ragionevole durata" della controversia, è finalizzata ad evitare un possibile uso abusivo del mezzo processuale, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale. Inoltre, il principio della traslatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, già affermato dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della L. n. 59/2009, art. 59, determina la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione nel giudizio riattivato innanzi al giudice che ne è provvisto, realizzando la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione si applica non solo all'ipotesi di proposizione del rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, ma anche nel caso in cui il regolamento venga proposto a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di potestas iudicandi, dovendo considerarsi prodotto, in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia, l'effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente di sezione

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CO. NI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 28, presso CORACE A., rappresentato e difeso dall'avvocato SCALZI FRANCESCO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO) di (OMESSO), in persona de…

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