Cassazione penale Sez. I sentenza n. 813 del 27 gennaio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:813PEN

Massima

Massima ufficiale
Il comportamento dell'imputato che intenda ottenere la concessione dell'attenuante di cui all'. 62 n.. 6 cod. pen. deve prescindere da considerazioni relative alla prova della sussistenza di un danno risarcibile e deve, invece, essere tale da eliminare ogni conseguenza dannosa derivante dal reato commesso; spetta, infatti, al giudice di merito accertare se risarcimento vi sia stato e se esso sia stato integrale e, quindi, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio meno rigoroso nei confronti dell'imputato.

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