Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2707 del 27 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2707PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esclusione dall'indulto previsto dalla lettera e) dell'art. 8 D.P.R. 744/1981 per i "reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" opera per il solo fatto dell'accertamento del fine eversivo e, per i reati che sono stati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, prescinde dalla sussistenza dell'aggravante, prevista dall'art. 1, primo comma, mentre soltanto per i fatti successivi a tale legge, la finalità di eversione è esclusa dall'omessa contestazione dell'aggravante o dalla riconosciuta insussistenza di essa.

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