Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15868 del 12 luglio 2006
ECLI:IT:CASS:2006:15868CIV
Massima
Massima ufficiale
In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, l'obbligo di apporre sulle confezioni le indicazioni previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 1992 è finalizzato a consentire dall'acquirente di conoscere ogni elemento atto ad individuare la ditta produttrice, e non può ritenersi assolto se, come nella specie, manchino il nome e la ragione sociale del produttore, essendo insufficienti allo scopo l'indicazione della sede dello stabilimento o il numero di iscrizione nel registro delle ditte della Camera di commercio.
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