Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1317 del 29 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1317PEN

Massima

Massima ufficiale
L`individuazione del tribunale militare del luogo "dell`arresto, della consegna o della volontaria costituzione" come giudice territorialmente a conoscere dei reati di diserzione, mancanza alla chiamata e allontanamento illecito, ai sensi dell`art. 274, comma secondo, c.p.m.p., presuppone l`avvenuta emanazione di un provvedimento restrittivo della liberta` personale; emanazione che, allo stato attuale delle normativa, non e` consentita per i reati predetti.  Conseguentemente, salvo il caso in cui il militare si sia reso responsabile anche di altro reato per cui si sia potuto dar luogo all`applicazione di una misura cautelare personale, la summenzionata disposizione non puo` trovare applicazione, dovendo invece trovare applicazione quella contenuta nel primo comma del citato art. 274 c.p.m.p., secondo cui la competenza appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l`imputato apparteneva o al quale avrebbe dovuto presentarsi.    da vedere:

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