Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7260 del 19 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:7260CIV

Massima

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La delibera di nomina dell'amministratore di condominio, adottata dall'assemblea condominiale nelle forme di cui all'art. 1129 c.c., spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, a partire dal momento della sua adozione. L'interpretazione della delibera assembleare, volta ad individuare il soggetto effettivamente nominato amministratore, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici. Il condomino subentrante per effetto di aggiudicazione forzata è tenuto al pagamento dei contributi condominiali pregressi in via solidale, a prescindere dalla richiesta di visione della documentazione contabile, in quanto tale obbligo trova fondamento diretto nella legge e non in un rapporto contrattuale; pertanto, egli non può sottrarsi al pagamento eccependo la mancata consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti, la cui inottemperanza da parte dell'amministratore costituisce solo una grave irregolarità ai fini della sua eventuale revoca, ma non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla gestione condominiale. La regolarizzazione mediante ratifica dell'operato processuale di un amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., avviene validamente attraverso delibera dell'assemblea, il cui verbale, pur se privo della firma del presidente e del segretario, ha comunque natura di scrittura privata e produce effetti retroattivi, sanando eventuali vizi di legittimazione processuale.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
ALDO CARRATOPresidente
ANTONIO SCARPA
Consigliere-Rel.
CHIARA BESSO MARCHEISConsigliera
REMO CAPONIConsigliere
DIANORA POLETTIConsigliera
Oggetto:
CONDOMINIO
Ad.12/03/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30612/2020 R.G. proposto da:
NOVELLINI GIOVANNI, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO SAN FRANCESCO in GORGONZOLA, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 51-B, rappresentato e difeso
dagli avvocati MILONE MICHELE, MILONE CARMINE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 4903/2020
pubblicata il 30/07/2020.
Udita la relazione svolta nella ca…

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