Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1029 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:1029SENT

Massima

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Il procedimento di delimitazione del confine demaniale marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione costituisce un indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio da parte dell'Autorità marittima. In presenza di elementi concreti di incertezza circa l'esatta individuazione del confine tra proprietà privata e demanio, l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare tale procedimento prima di adottare provvedimenti di sgombero o di demolizione di opere insistenti sull'area, al fine di accertare con certezza la demanialità dell'area e il corretto esercizio dei poteri di gestione e tutela del demanio marittimo. Il mancato espletamento di tale procedimento, necessario per la definizione del confine demaniale, determina l'illegittimità degli atti di autotutela adottati dall'Autorità marittima, in quanto privi del presupposto indispensabile per il loro legittimo esercizio. La demanialità di un'area in relazione al demanio marittimo deriva direttamente dalla qualificazione giuridica di cui all'art. 822 c.c., in relazione alla situazione fisico-topografica dei luoghi, con conseguente irrilevanza giuridica di eventuali opere murarie, recinzioni, ecc., realizzatevi dai privati. Tuttavia, in presenza di elementi concreti di incertezza del confine tra l'area demaniale e la proprietà privata, l'Amministrazione ha l'onere di procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 c.nav. e art. 58 del relativo regolamento, prima di adottare provvedimenti di autotutela, in quanto tale procedimento rappresenta un indispensabile presupposto per il legittimo esercizio dei poteri di gestione e tutela del demanio marittimo. Il provvedimento di delimitazione ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva, dell'estensione del demanio marittimo.

Sentenza completa

N. 02727/2001
REG.RIC.

N. 01029/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02727/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2001, proposto da:
((omissis)), dante causa di ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

dell’ ingiunzione di sgombero n.2…

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