Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12124 del 18 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:12124PEN

Massima

Massima ufficiale
Il vigente ordinamento processuale penale prevede, normalmente, il doppio grado di giurisdizione di merito, per cui non è ammissibile, fuori dei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, un terzo giudizio di merito da parte della corte di cassazione, neppure attraverso la denuncia di mancanza o contraddittorieta della motivazione, essendo tale giudizio del tutto estraneo al suo compito istituzionale.

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