Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4839 del 7 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4839PEN

Massima

Massima ufficiale
Non esorbita dai propri poteri il Tribunale del riesame il quale, avendo originariamente il pubblico ministero fatto richiesta di applicazione di una misura cautelare per due distinti titoli di reato (nella specie, ricostituzione del partito fascista, prevista dagli artt. 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, e promozione di movimento finalizzato alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, prevista dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205), ed avendo il giudice per le indagini preliminari accolto detta richiesta solo con riguardo al primo dei titoli anzidetti, abbia confermato l'ordinanza applicativa della misura ritenendo invece configurabile giuridicamente, in base ai medesimi fatti, il secondo titolo di reato. Si tratta, infatti, in tal caso, di un legittimo esercizio del potere di diversa qualificazione giuridica del fatto che, siccome coessenziale alla funzione stessa dello "jus dicere", resta integro anche all'interno del procedimento incidentale "de libertate". da vedere: Sen 10/02/1992 1455 sez U Civ Sen 05/12/1991 4214 sez 1 Pen Sen 15/06/1992 2355 sez 2 Pen

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