Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20878 del 26 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:20878PEN

Massima

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Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost., trova il suo limite nella continenza del linguaggio utilizzato, che non deve tradursi in gratuiti attacchi personali o in espressioni gravemente lesive della reputazione altrui, prive di un sufficiente fondamento fattuale. Perché la critica possa ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., è necessario che essa si mantenga entro i confini di una dialettica serrata ma corretta, senza degenerare in forme di denigrazione o di disprezzo ingiustificati. Il giudice, nel valutare la sussistenza di tale requisito, deve tenere conto del complessivo contesto comunicativo, verificando se le espressioni adoperate, pur potendo risultare aspre e forti, siano comunque pertinenti al tema oggetto di discussione e non travalicanti in gratuiti attacchi personali. Laddove, invece, le critiche si risolvano in affermazioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, che esulino dalla finalità di disapprovazione per tramodare in gratuite aggressioni verbali, la condotta non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica, in quanto lesiva della reputazione altrui oltre i limiti della continenza espressiva. Ciò vale anche quando le espressioni, pur formulate nel contesto di un dibattito politico, contengano esplicite allusioni a profili personali dei destinatari, anziché limitarsi a censurare l'operato politico-amministrativo degli stessi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, articolo 1.
Lette la requ…

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