Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13060 del 7 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:13060PEN

Massima

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Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, è un principio fondamentale dell'ordinamento democratico, che si esplica anche attraverso la libertà di stampa. Tale libertà, tuttavia, deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione individuale, tutelato dall'articolo 595 del codice penale sulla diffamazione. Nel valutare la sanzione da applicare per il reato di diffamazione, anche non commessa a mezzo stampa, il giudice deve operare un attento bilanciamento tra le esigenze di garanzia della libertà di espressione e quelle di tutela effettiva della reputazione, tenendo conto della tipologia del fatto-reato e della sua gravità, in modo da evitare l'applicazione automatica della pena detentiva, che risulterebbe sproporzionata e in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali. La scelta della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, deve essere adeguatamente motivata dal giudice, evidenziando gli specifici elementi che giustificano tale determinazione sanzionatoria, alla luce di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra i contrapposti diritti in gioco.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA RENATA;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIORDANO Luigi ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso limitatamente al quinto motivo e rigettare il ricorso nel resto.
Il difenso ha concluso come da note scritto (Ndr: testo originale non comprensibile).
RITENUTO …

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