Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7015 del 14 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:7015PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora al termine del dibattimento, celebrato in primo grado con il rito ordinario, il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero in ordine all`adozione del rito abbreviato ed abbia conseguentemente, con la sentenza di condanna, applicato la diminuzione di pene di cui all`art. 442 comma secondo cod. proc. pen., il giudizio d`appello deve svolgersi con le forme ordinarie e non gia` con quelle camerali di cui all`art.  599 stesso codice, poiche` in tal caso non e` applicabile il dettato di cui all`art. 443 comma quarto, secondo il quale il giudizio d`appello deve svolgersi "con le forme previste dall`art. 599". Infatti, la diminuzione di pena riconosciuta all`esito del dibattimento di primo grado ha solo effetti sostanziali e non anche effetti processuali che comportino un virtuale e dalla legge non previsto regresso delle forme ordinarie, con le quali il processo si e` validamente svolto, a quelle del rito speciale ritenute praticabili dal primo giudice e tuttavia non praticate.    conforme: Sen 16/03/1992 2847 sez 2 Pen Sen 03/03/1993 2035 sez 6 Pen Sen 03/03/1993 1989 sez 6 Pen

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