Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5490 del 21 ottobre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5490CIV

Massima

Massima ufficiale
L'assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il quale abbia receduto dall'assegnazione e comunicato tale recesso a chi di dovere, qualora abbia precedentemente stipulato un contratto di locazione in ordine al medesimo alloggio con altra persona estranea, consentendole di occuparlo, è obbligato con quest'ultima alla restituzione dell'immobile alla cooperativa, nonostante che egli non ne abbia la materiale disponibilità, poiché la perdita di tale disponibilità, in quanto dovuta a fatto a lui imputabile, non ha effetto liberatorio.

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