Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2103 del 2022

ECLI:IT:TARCT:2022:2103SENT

Massima

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La concessione in sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di titolo o in difformità dallo stesso è subordinata al duplice requisito della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nonché della mancanza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Tale disciplina, prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della legge n. 47/1985), costituisce un principio fondamentale nella materia del governo del territorio, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della normativa urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza di sanatoria. L'istituto della c.d. "sanatoria giurisprudenziale", che ammetteva la possibilità di sanare opere non più conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione ma divenute tali successivamente, è stato seccamente escluso dalla giurisprudenza, dovendosi ritenere che il provvedimento di sanatoria possa essere rilasciato solo al ricorrere della duplice conformità richiesta dalla legge. Pertanto, l'onere di provare la sussistenza di tale duplice conformità grava sulla parte interessata alla sanatoria, la quale deve fornire idonei elementi dimostrativi in tal senso, non potendo tale onere essere assolto attraverso il ricorso a consulenze tecniche d'ufficio volte a colmare lacune probatorie. Inoltre, il parere della commissione edilizia comunale, pur essendo obbligatorio nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, non è necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego della stessa, non essendo previsto dalla legge come presupposto indefettibile per l'esercizio del potere di rigetto. Infine, la presentazione dell'istanza di sanatoria non determina l'automatica inefficacia dell'ordine di demolizione precedentemente adottato, il quale riacquista efficacia all'esito del procedimento di sanatoria ovvero in caso di maturazione del termine legalmente stabilito per la sua definizione.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/07/2022

N. 02103/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02781/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di erede universale dell’originario ricorrente -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, ((omissis)) 143 e con domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Catania, viale ((omissis)), 7;

nei confronti

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