Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40863 del 17 ottobre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:40863PEN

Massima

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Il sequestro preventivo di beni può essere disposto dal giudice quando sussistono gravi indizi di reato e il pericolo concreto che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il sequestro, deve effettuare un giudizio prognostico sulla pericolosità dei beni e sulla loro idoneità a favorire la commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e delle modalità della condotta illecita, delle circostanze del fatto e della personalità dell'indagato. Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale di natura strumentale, finalizzata a impedire la dispersione o l'occultamento dei beni che potrebbero essere confiscati all'esito del processo, e trova applicazione anche nel caso di reati concernenti l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Tuttavia, il provvedimento di sequestro può essere revocato o modificato in qualsiasi stato e grado del procedimento, qualora vengano meno i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, in particolare quando l'indagato dimostri il venir meno del periculum in mora o l'insussistenza dei gravi indizi di reato. In tal caso, il giudice è tenuto a valutare attentamente le nuove circostanze emerse e a motivare adeguatamente la propria decisione, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità della misura cautelare reale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 20/7/2011 del Tribunale di Bari, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/5/2011 dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione al reato Legge 13 dicembre 1989, n. 401, ex articolo 4 (e successive modifiche);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ((omissis));

udit…

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