Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5259 del 27 maggio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5259CIV

Massima

Massima ufficiale
Alla pendenza di un giudizio penale a carico di un magistrato consegue, obbligatoriamente, la sospensione del procedimento disciplinare gia` instaurato nei confronti del medesimo, giusto disposto dall'art. 28 del R.D. n. 511 del 1946, che opera un esplicito riferimento alla disposizione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale del 1930 (il contenuto della quale, attesa la natura recettizia del rinvio operato dal citato art. 28, deve ritenersi parte integrante di quest`ultima norma, indipendentemente dalla successiva abrogazione dell'intero codice penale di rito), senza che, in contrario, possa invocarsi l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., nel testo in vigore dall'1 gennaio 1993. Il potere di disporre tale sospensione spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione tutte le volte in cui il procedimento disciplinare si trovi nella fase della istruzione sommaria dinanzi a tale organo, considerato che il ricordato art. 3 cod. proc. pen. abr. attribuiva, genericamente, tale potere "all'autorita` che procede disciplinarmente".   da vedere: Sen 03/06/1997 4965 sez U Civ Sen 08/08/1997 7406 sez U Civ Sen 28/11/1997 10920 sez 5 Pen

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