Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7201 del 12 maggio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:7201CIV

Massima

Massima ufficiale
Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva negato efficacia probatoria privilegiata all'annotazione nella cartella clinica dell'"assenza di deficit vascolo nervosi").

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