Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11597 del 3 aprile 2006

ECLI:IT:CASS:2006:11597PEN

Massima

Massima ufficiale
Il discrimine tra il porto ed il trasporto di armi non consiste nelle modalità con le quali le stesse vengono trasferite da un luogo del territorio nazionale ad un altro, ma dalla esistenza o meno dell'autorizzazione a detto trasferimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto chi trasporta armi senza autorizzazione incorre nel generale divieto di porto di armi in luogo pubblico, così come colui che detiene armi senza averne fatta denunzia.

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