Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1578 del 2 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1578PEN

Massima

Massima ufficiale
La modifica che l`art. 5 del D.L. 23 marzo 1993, n. 73 (ripetitivo del dl 20 novembre 1992, n. 150) ha apportato al testo dell`art. 12 "quinquies" del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e` di carattere innovativo, nel senso che il legislatore ha voluto cambiare la qualifica soggettiva rilevante ai fini del reato di possesso ingiustificato di beni. L`espressione "persona nei cui confronti pende procedimento penale", in contrapposizione a "soggetto nei cui confronti sono svolte indagini", con invio dell`informazione di garanzia (art. 369 cod. proc. pen.), indica colui nei cui confronti e` stata esercitata azione penale, ai sensi dell`art. 405 cod. proc. pen..

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