Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 36 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:36SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento finale di repressione di un abuso edilizio, in quanto il contenuto di tale provvedimento è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Ciò in quanto, una volta accertata la natura abusiva del manufatto e rigettate le istanze di condono, l'amministrazione non avrebbe potuto che ingiungere la demolizione in applicazione della normativa edilizia. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, pur costituendo un vizio procedimentale, risulta irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento finale, in applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Inoltre, il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non preclude al ricorrente di adire la via giurisdizionale per impugnare un provvedimento, come quello in esame, che fa seguito a precedenti dinieghi di condono edilizio impugnati in sede di ricorso straordinario. Ciò in quanto la preclusione opera solo nel senso della impossibilità di proporre ricorso straordinario dopo aver adito la via giurisdizionale, ma non anche in senso inverso, essendo rimessa alla scelta del ricorrente la possibilità di seguire l'una o l'altra via di tutela. Infine, la domanda di risarcimento danni è infondata, in quanto, a seguito del rigetto del ricorso e della conseguente affermazione di legittimità del provvedimento impugnato, non è configurabile un danno di giuridico rilievo.

Sentenza completa

N. 02854/2008
REG.RIC.

N. 00036/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02854/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2008, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'Avv. ((omissis)), con domicilio in Roma, viale ((omissis)), 71;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con domicilio in Roma, via M. Buonarroti, 40;

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n.380 del 21 dicembre 2007 in tema di edilizia e per il risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;

Viste le memorie difensive;

Vi…

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