Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6056 del 15 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:6056CIV

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella proposizione o riproposizione di questioni di legittimità costituzionale, o in critiche alla sentenza del giudice del merito circa la non ritenuta rilevanza di dette questioni, ed ometta di censurare l'applicazione che il giudice del merito ha fatto delle norme cui quelle questioni di costituzionalità si riferiscono; invero, la questione di costituzionalità di una norma, per un verso, non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio e, per altro verso, può sempre essere proposta o riproposta dalla parte interessata, oltre che rilevata di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione su questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo.

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