Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3178 del 2 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:3178CIV

Massima

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Il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa richiede una valutazione equitativa da parte del giudice, la quale non è censurabile in cassazione se i criteri seguiti sono enunciati in motivazione e non sono manifestamente incongrui, contraddittori o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza. Il riferimento alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano rappresenta un corretto parametro di quantificazione, purché il giudice dia conto dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a tali tabelle ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. Nell'ambito di tale valutazione equitativa, il giudice deve tenere conto della posizione del diffamante, della diffusione del mezzo di comunicazione, del numero di episodi diffamatori, nonché dell'eventuale sussistenza di ulteriori pregiudizi di natura personale e professionale dedotti e provati dal soggetto leso. L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8569-2021 R.G. proposto da
Co.Bo., rappresentato e difeso dall'Avv. Sa.Di., come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, piazza Cavour (PEC: (...));
- ricorrente -
contro
Qu. Srl, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalle Avv. Le.Si. e Ba.LA., come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via (...), presso lo studio della prima;
- resistente -
nonché contro
Gi.Di.;
- …

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