Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4470 del 13 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:4470PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando già risulta una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili nel giudizio di cassazione, neppure ai fini della applicazione dell'art 152 capoverso, eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, compresi l'omesso esame di elementi decisivi e il travisamento del fatto, poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio secondo cui non può ritardarsi l'applicazione delle cause estintive, le quali vanno immediatamente dichiarate. Ne segue che l'applicazione del citato articolo nel giudizio in cassazione e limitato al caso che dalla sentenza impugnata già risultino sussistenti prove tali da rendere evidente l'insussistenza del fatto e la non commissione di esso da parte dell'imputato o che il fatto non costituisce reato e non e previsto dalla legge come tale ovvero la completa mancanza di prove sulla commissione del reato da parte dell'imputato.

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