Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40415 del 15 ottobre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:40415PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, e che il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, con adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione, posto che egli si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica e che al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Ne consegue che, allorché la notizia pubblicata non sia vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti.

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